Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,  in  materia
  di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari 
 
  1. Al decreto legislativo 6 febbraio  2007,  n.  30,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) (( (soppressa) )); 
    b) all'articolo 6,  comma  2,  le  parole:  «,  che  hanno  fatto
ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma  2»
sono soppresse; 
    c) all'articolo 9: 
      1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del  requisito
della  disponibilita'  delle  risorse   economiche   sufficienti   al
soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve,  in  ogni  caso,
essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato,
(( con particolare riguardo alle  spese  afferenti  all'alloggio  sia
esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a un
altro diritto soggettivo.»; )) 
      2) al comma 5: 
        a) alla lettera a), le parole: «, nonche' il visto d'ingresso
quando richiesto» sono soppresse; 
        b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) un documento  rilasciato  dall'autorita'  competente  del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'  di  familiare
e, qualora richiesto, di familiare a  carico  ovvero  di  membro  del
nucleo familiare  ovvero  familiare  affetto  da  gravi  problemi  di
salute,  che  richiedono   l'assistenza   personale   del   cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;» )); 
    d) all'articolo 10, comma 3: 
      1) alla lettera a), le parole: «, nonche' del visto d'ingresso,
qualora richiesto» sono soppresse; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) di un documento rilasciato  dall'autorita'  competente  del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'  di  familiare
e, qualora richiesto, di familiare a  carico  ovvero  di  membro  del
nucleo familiare ovvero del familiare affetto da  gravi  problemi  di
salute,  che  richiedono   l'assistenza   personale   del   cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;» ; 
    e) all'articolo 13, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: 
    «La verifica della sussistenza di tali condizioni non puo' essere
effettuata se non in presenza di ragionevoli  dubbi  in  ordine  alla
persistenza delle condizioni medesime.» ; 
    f) all'articolo 19, comma 4,  dopo  le  parole:  «previsto  dalla
normativa vigente» sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  «,  fermo
restando che il possesso del relativo documento  non  costituisce  ((
condizione necessaria per l'esercizio di un diritto» )) ; 
    g) all'articolo 20: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. I motivi di sicurezza  dello  Stato  sussistono  quando  la
persona da allontanare appartiene  ad  una  delle  categorie  di  cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio  1975,  n.  152,  e  successive
modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che  la  sua
permanenza nel territorio  dello  Stato  possa,  in  qualsiasi  modo,
agevolare   organizzazioni   o   attivita'    terroristiche,    anche
internazionali. Ai fini dell'adozione del  provvedimento  di  cui  al
comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un
giudice italiano per  uno  o  piu'  delitti  riconducibili  a  quelli
indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.» )); 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando
la  persona   da   allontanare   abbia   tenuto   comportamenti   che
costituiscono una minaccia  concreta,  effettiva  e  sufficientemente
grave ai diritti fondamentali della  persona  ovvero  all'incolumita'
pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento,  si  tiene  conto,
quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente
comma,  anche  di  eventuali  condanne,  pronunciate  da  un  giudice
italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o
tentati, contro la vita o  l'incolumita'  della  persona,  ovvero  di
eventuali  condanne  per  uno  o  piu'  delitti  corrispondenti  alle
fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile  2005,  n.
69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta  a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi
delitti  o  dell'appartenenza  a  taluna  delle  categorie   di   cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.  1423,  e  successive
modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, nonche' di misure di  prevenzione  o
di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita'  straniere.»
)); 
      3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta
e attuale» sono sostituite dalle seguenti:(( «una minaccia  concreta,
effettiva e sufficientemente grave» )); 
      4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o»
sono soppresse; 
      5) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
      (( «11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di  cui
al comma  1  e'  immediatamente  eseguito  dal  questore  qualora  si
ravvisi,  caso  per  caso,  l'urgenza   dell'allontanamento   perche'
l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la  civile
e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13, comma 5-bis, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286.» )); 
    h) all'articolo 21: 
      1) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  ((
«L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei  suoi
familiari  al  sistema  di   assistenza   sociale   non   costituisce
automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso
per caso.» )) ; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      (( «4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma  1,  che  non
hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al  comma
2 e sono stati  individuati  sul  territorio  dello  Stato  oltre  il
termine   fissato,   senza   aver   provveduto   alla   presentazione
dell'attestazione di cui al comma 3, il  prefetto  puo'  adottare  un
provvedimento  di  allontanamento  coattivo  per  motivi  di   ordine
pubblico, ai sensi  dell'articolo  20,  immediatamente  eseguito  dal
questore.» )) ; 
    i) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente: 
    (( «Art. 23-bis (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando
uno Stato membro  chiede  informazioni  ai  sensi  dell'articolo  27,
paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  29  aprile  2004,  il   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali  di
scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine
di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione
puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.» )). 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 6, 9,  10,  13,
          19, 20 e 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
          recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa  al
          diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro  familiari  di
          circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
          Stati membri.» (in Gazzetta Ufficiale  27  marzo  2007,  n.
          72), come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Aventi diritto).  -  1.  Il  presente  decreto
          legislativo si applica a  qualsiasi  cittadino  dell'Unione
          che si rechi o soggiorni in uno  Stato  membro  diverso  da
          quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari
          ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),   che
          accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo. 
              2. Senza pregiudizio del diritto  personale  di  libera
          circolazione e  di  soggiorno  dell'interessato,  lo  Stato
          membro  ospitante,  conformemente  alla  sua   legislazione
          nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti
          persone: 
                a)  ogni  altro  familiare,  qualunque  sia  la   sua
          cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera
          b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con
          il cittadino dell'Unione titolare del diritto di  soggiorno
          a titolo principale o se gravi motivi di  salute  impongono
          che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente; 
                b) il partner con cui il cittadino dell'Unione  abbia
          una relazione stabile ufficialmente attestata. 
              3.  Lo  Stato  membro  ospitante  effettua   un   esame
          approfondito  della  situazione  personale   e   giustifica
          l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.»; 
              «Art. 6 (Diritto di soggiorno fino a tre mesi). - 1.  I
          cittadini dell'Unione hanno il diritto di  soggiornare  nel
          territorio nazionale per un periodo  non  superiore  a  tre
          mesi  senza  alcuna  condizione  o  formalita',  salvo   il
          possesso di un documento d'identita' valido per  l'espatrio
          secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  cui  hanno  la
          cittadinanza. 
              2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  anche  ai
          familiari non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro
          che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in
          possesso di un passaporto in corso di validita'. 
              3.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  leggi  speciali
          conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla  normativa
          comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1  e  2,
          nello svolgimento delle attivita' consentite,  sono  tenuti
          ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.»; 
              «Art. 9  (Formalita'  amministrative  per  i  cittadini
          dell'Unione  ed  i  loro  familiari).  -  1.  Al  cittadino
          dell'Unione che intende soggiornare  in  Italia,  ai  sensi
          dell'articolo 7 per un periodo superiore  a  tre  mesi,  si
          applica la legge 24 dicembre 1954, n.  1228,  ed  il  nuovo
          regolamento   anagrafico   della   popolazione   residente,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          maggio 1989, n. 223. 
              2. Fermo quanto previsto dal comma 1,  l'iscrizione  e'
          comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso  ed  e'
          rilasciata  immediatamente  una   attestazione   contenente
          l'indicazione del nome  e  della  dimora  del  richiedente,
          nonche' la data della richiesta. 
              3. Oltre a quanto previsto  per  i  cittadini  italiani
          dalla  normativa  di  cui  al  comma  1,  per  l'iscrizione
          anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve
          produrre la documentazione attestante: 
                a) l'attivita' lavorativa,  subordinata  o  autonoma,
          esercitata  se   l'iscrizione   e'   richiesta   ai   sensi
          dell'articolo 7, comma 1, lettera a); 
                b)   la   disponibilita'   di   risorse    economiche
          sufficienti per se' e per i  propri  familiari,  secondo  i
          criteri di cui all'articolo 29, comma 3,  lettera  b),  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          nonche'  la  titolarita'  di  una  assicurazione  sanitaria
          ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire
          tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e'
          richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b); 
                c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato
          riconosciuto dalla vigente normativa e  la  titolarita'  di
          un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo  comunque
          denominato idoneo a coprire  tutti  i  rischi,  nonche'  la
          disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se'  e
          per  i  propri  familiari,  secondo  i   criteri   di   cui
          all'articolo 29, comma 3, lettera b),  del  citato  decreto
          legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione  e'  richiesta
          ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c). 
              3-bis. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          requisito della  disponibilita'  delle  risorse  economiche
          sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere  b)  e
          c), deve, in  ogni  caso,  essere  valutata  la  situazione
          complessiva  personale  dell'interessato,  con  particolare
          riguardo alle spese  afferenti  all'alloggio  sia  esso  in
          locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base  a
          un altro diritto soggettivo. 
              4.  Il  cittadino  dell'Unione   puo'   dimostrare   di
          disporre, per se' e per  i  propri  familiari,  di  risorse
          economiche  sufficienti  a  non  gravare  sul  sistema   di
          assistenza pubblica, anche attraverso la  dichiarazione  di
          cui  agli  articoli  46  e  47  del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre  a  quanto
          previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al
          comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea  che
          non  hanno  un  autonomo  diritto   di   soggiorno   devono
          presentare, in conformita' alle  disposizioni  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
                a) un documento di identita' o il passaporto in corso
          di validita'; 
                b) un documento rilasciato dall'autorita'  competente
          del Paese di origine o provenienza che attesti la  qualita'
          di familiare e, qualora richiesto, di  familiare  a  carico
          ovvero di membro  del  nucleo  familiare  ovvero  familiare
          affetto  da  gravi  problemi  di  salute,  che   richiedono
          l'assistenza personale del cittadino dell'Unione,  titolare
          di un autonomo diritto di soggiorno; 
                c)   l'attestato   della    richiesta    d'iscrizione
          anagrafica del familiare cittadino dell'Unione. 
              6. Salvo quanto  previsto  dal  presente  decreto,  per
          l'iscrizione anagrafica ed il rilascio  della  ricevuta  di
          iscrizione  e  del  relativo  documento  di  identita'   si
          applicano  le  medesime  disposizioni   previste   per   il
          cittadino italiano. 
              7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari
          del cittadino dell'Unione che non abbiano  la  cittadinanza
          di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi  dell'articolo
          6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998,
          a  cura  delle  amministrazioni  comunali   alla   Questura
          competente per territorio.»; 
              «Art. 10  (Carta  di  soggiorno  per  i  familiari  del
          cittadino comunitario non aventi  la  cittadinanza  di  uno
          Stato membro dell'Unione europea). -  1.  I  familiari  del
          cittadino dell'Unione non aventi  la  cittadinanza  di  uno
          Stato membro, di cui all'articolo  2,  trascorsi  tre  mesi
          dall'ingresso nel  territorio  nazionale,  richiedono  alla
          questura competente per territorio di residenza  la  "Carta
          di soggiorno di familiare  di  un  cittadino  dell'Unione",
          redatta su modello conforme a quello stabilito con  decreto
          del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
          Fino alla data di entrata in vigore del  predetto  decreto,
          e'  rilasciato  il  titolo  di  soggiorno  previsto   dalla
          normativa vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              2. Al momento della richiesta di rilascio  della  carta
          di soggiorno, al familiare  del  cittadino  dell'Unione  e'
          rilasciata una ricevuta secondo  il  modello  definito  con
          decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1. 
              3.  Per  il  rilascio  della  Carta  di  soggiorno,  e'
          richiesta la presentazione: 
                a) del passaporto o documento equivalente,  in  corso
          di validita'; 
                b)  di   un   documento   rilasciato   dall'autorita'
          competente del Paese di origine o provenienza  che  attesti
          la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare
          a carico ovvero di membro del nucleo familiare  ovvero  del
          familiare  affetto  da  gravi  problemi  di   salute,   che
          richiedono    l'assistenza    personale    del    cittadino
          dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno; 
                c)  dell'attestato   della   richiesta   d'iscrizione
          anagrafica del familiare cittadino dell'Unione; 
                d)  della  fotografia  dell'interessato,  in  formato
          tessera, in quattro esemplari. 
              4. La carta di soggiorno di familiare di  un  cittadino
          dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data  del
          rilascio. 
              5. La carta di soggiorno mantiene la propria  validita'
          anche in  caso  di  assenze  temporanee  del  titolare  non
          superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze  di  durata
          superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di
          assenze  fino  a  dodici  mesi  consecutivi  per  rilevanti
          motivi, quali  la  gravidanza  e  la  maternita',  malattia
          grave, studi o  formazione  professionale  o  distacco  per
          motivi  di   lavoro   in   un   altro   Stato;   e'   onere
          dell'interessato   esibire   la   documentazione   atta   a
          dimostrare  i  fatti  che  consentono  la   perduranza   di
          validita'. 
              6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma
          1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e
          del materiale usato per il documento.»; 
              «Art. 13(Mantenimento del diritto di soggiorno). - 1. I
          cittadini dell'Unione ed i loro familiari  beneficiano  del
          diritto di soggiorno di cui all'articolo 6,  finche'  hanno
          le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma  3,  che
          gli impediscono di diventare  un  onere  eccessivo  per  il
          sistema di assistenza sociale dello Stato membro  ospitante
          e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine  e  la
          sicurezza pubblica. 
              2.  I  cittadini  dell'Unione  e   i   loro   familiari
          beneficiano del diritto di soggiorno di cui  agli  articoli
          7, 11 e 12, finche' soddisfano le condizioni fissate  negli
          stessi articoli. La  verifica  della  sussistenza  di  tali
          condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza di
          ragionevoli  dubbi  in  ordine   alla   persistenza   delle
          condizioni medesime. 
              3. Ferme le disposizioni  concernenti  l'allontanamento
          per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento
          di allontanamento non puo' essere adottato nei confronti di
          cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora; 
                a)   i   cittadini   dell'Unione   siano   lavoratori
          subordinati o autonomi; 
                b)  i  cittadini  dell'Unione   siano   entrati   nel
          territorio dello Stato per cercare un posto di  lavoro.  In
          tale caso i cittadini dell'Unione e  i  membri  della  loro
          famiglia non possono essere allontanati  fino  a  quando  i
          cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti
          nel Centro per l'impiego da non piu' di sei mesi, ovvero di
          aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo
          svolgimento dell'attivita' lavorativa, di cui  all'articolo
          2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
          cosi'  come  sostituito   dall'articolo   3   del   decreto
          legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere  stati
          esclusi   dallo   stato   di   disoccupazione   ai    sensi
          dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del
          2002.»; 
              «Art. 19 (Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e
          al diritto di  soggiorno  permanente).  -  1.  I  cittadini
          dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di  esercitare
          qualsiasi  attivita'  economica  autonoma  o   subordinata,
          escluse  le  attivita'  che  la  legge,  conformemente   ai
          Trattati dell'Unione europea ed alla normativa  comunitaria
          in vigore, riserva ai cittadini italiani. 
              2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente
          previste dal Trattato  CE  e  dal  diritto  derivato,  ogni
          cittadino dell'Unione che  risiede,  in  base  al  presente
          decreto, nel territorio nazionale gode di pari  trattamento
          rispetto ai cittadini italiani nel  campo  di  applicazione
          del Trattato. Il beneficio di tale diritto  si  estende  ai
          familiari non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro
          che siano titolari del diritto di soggiorno o  del  diritto
          di soggiorno permanente. 
              3.  In  deroga  al  comma  2  e   se   non   attribuito
          autonomamente in  virtu'  dell'attivita'  esercitata  o  da
          altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed  i
          suoi  familiari  non  godono  del  diritto  a   prestazioni
          d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di  soggiorno
          o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13,  comma  3,
          lettera b), salvo  che  tale  diritto  sia  automaticamente
          riconosciuto in forza dell'attivita' esercitata o da  altre
          disposizioni di legge. 
              4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di
          titolare di diritto di  soggiorno  permanente  puo'  essere
          attestata con  qualsiasi  mezzo  di  prova  previsto  dalla
          normativa vigente,  fermo  restando  che  il  possesso  del
          relativo documento non  costituisce  condizione  necessaria
          per l'esercizio di un diritto.»; 
              «Art. 20 (Limitazioni  al  diritto  di  ingresso  e  di
          soggiorno). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il
          diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o
          dei loro familiari, qualsiasi  sia  la  loro  cittadinanza,
          puo' essere limitato con apposito provvedimento  solo  per:
          motivi di  sicurezza  dello  Stato;  motivi  imperativi  di
          pubblica sicurezza; altri motivi di ordine  pubblico  o  di
          pubblica sicurezza. 
              2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono  quando
          la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie
          di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n.  152,
          e successive modificazioni, ovvero vi sono  fondati  motivi
          di ritenere che la  sua  permanenza  nel  territorio  dello
          Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni  o
          attivita'  terroristiche,  anche  internazionali.  Ai  fini
          dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene
          conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice
          italiano per uno o  piu'  delitti  riconducibili  a  quelli
          indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale. 
              3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono
          quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti
          che  costituiscono  una  minaccia  concreta,  effettiva   e
          sufficientemente  grave  ai  diritti   fondamentali   della
          persona   ovvero   all'incolumita'   pubblica.   Ai    fini
          dell'adozione del provvedimento,  si  tiene  conto,  quando
          ricorrono i comportamenti  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da
          un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non
          colposi,  consumati   o   tentati,   contro   la   vita   o
          l'incolumita' della persona, ovvero di  eventuali  condanne
          per uno o  piu'  delitti  corrispondenti  alle  fattispecie
          indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69,
          o di  eventuali  ipotesi  di  applicazione  della  pena  su
          richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
          penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a  taluna
          delle categorie  di  cui  all'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 1956, n. 1423, e successive  modificazioni,  o  di
          cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' di misure di  prevenzione
          o di provvedimenti di allontanamento disposti da  autorita'
          straniere. 
              4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati  nel
          rispetto del principio di proporzionalita'  e  non  possono
          essere motivati da ragioni  di  ordine  economico,  ne'  da
          ragioni    estranee    ai     comportamenti     individuali
          dell'interessato che rappresentino una  minaccia  concreta,
          effettiva e sufficientemente grave  all'ordine  pubblico  o
          alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non
          giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti. 
              5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si
          tiene  conto  della  durata   del   soggiorno   in   Italia
          dell'interessato, della  sua  eta',  della  sua  situazione
          familiare e economica, del suo stato di salute,  della  sua
          integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e
          dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine. 
              6. I titolari del diritto di  soggiorno  permanente  di
          cui  all'articolo  14  possono   essere   allontanati   dal
          territorio nazionale solo per  motivi  di  sicurezza  dello
          Stato, per motivi imperativi di pubblica  sicurezza  o  per
          altri  gravi  motivi  di  ordine  pubblico  o  di  pubblica
          sicurezza. 
              7. I beneficiari del diritto  di  soggiorno  che  hanno
          soggiornato nel territorio nazionale nei  precedenti  dieci
          anni o che siano minorenni possono essere allontanati  solo
          per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi
          di   pubblica   sicurezza,   salvo   l'allontanamento   sia
          necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto
          previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
          novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. 
              8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare
          limitazioni alla liberta' di  circolazione  nel  territorio
          nazionale  sono  solo  quelle  con   potenziale   epidemico
          individuate  dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita',
          nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose,
          sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione  che
          si  applicano  ai  cittadini  italiani.  Le  malattie   che
          insorgono  successivamente  all'ingresso   nel   territorio
          nazionale non possono giustificare l'allontanamento. 
              9. Il Ministro dell'interno adotta i  provvedimenti  di
          allontanamento per motivi imperativi di pubblica  sicurezza
          dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti  di
          allontanamento per motivi di sicurezza dello  Stato.  Negli
          altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati
          dal  prefetto  del  luogo  di  residenza   o   dimora   del
          destinatario. 
              10. I provvedimenti di  allontanamento  sono  motivati,
          salvo che vi ostino motivi attinenti alla  sicurezza  dello
          Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
          il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del  suo
          contenuto,    anche    mediante     appositi     formulari,
          sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua  a  lui
          comprensibile   o,   se   cio'   non   e'   possibile   per
          indisponibilita' di personale idoneo  alla  traduzione  del
          provvedimento in tale lingua, comunque in una delle  lingue
          francese,  inglese,  spagnola   o   tedesca,   secondo   la
          preferenza indicata dall'interessato. Il  provvedimento  e'
          notificato  all'interessato  e  riporta  le  modalita'   di
          impugnazione e, salvo quanto previsto al comma  11,  indica
          il termine stabilito per lasciare il  territorio  nazionale
          che non puo' essere inferiore ad un mese dalla  data  della
          notifica e, nei casi di  comprovata  urgenza,  puo'  essere
          ridotto a dieci giorni. Il provvedimento  indica  anche  la
          durata del  divieto  di  reingresso  che  non  puo'  essere
          superiore a dieci anni nei casi  di  allontanamento  per  i
          motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri
          casi. 
              11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi  di
          cui al comma 1  e'  immediatamente  eseguito  dal  questore
          qualora   si   ravvisi,   caso    per    caso,    l'urgenza
          dell'allontanamento  perche'  l'ulteriore  permanenza   sul
          territorio  e'  incompatibile  con  la  civile   e   sicura
          convivenza.   Si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 13, comma 5-bis, del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del
          provvedimento  di  allontanamento  si  trattiene  oltre  il
          termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata
          del provvedimento di  allontanamento  dell'interessato  dal
          territorio nazionale. Si applicano, per  la  convalida  del
          provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11. 
              13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
          puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso
          dopo che, dall'esecuzione del  provvedimento,  sia  decorsa
          almeno la meta' della durata del divieto, e  in  ogni  caso
          decorsi tre anni. Nella domanda devono essere  addotti  gli
          argomenti  intesi   a   dimostrare   l'avvenuto   oggettivo
          mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione
          di vietarne il reingresso nel territorio  nazionale.  Sulla
          domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con
          atto motivato l'autorita' che ha emanato  il  provvedimento
          di   allontanamento.   Durante   l'esame   della    domanda
          l'interessato non ha diritto  di  ingresso  nel  territorio
          nazionale. 
              14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
          che rientra nel  territorio  nazionale  in  violazione  del
          divieto di reingresso, e' punito con la reclusione  fino  a
          due anni, nell'ipotesi  di  allontanamento  per  motivi  di
          sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle  altre
          ipotesi.  Il  giudice  puo'  sostituire   la   pena   della
          reclusione con la misura dell'allontanamento immediato  con
          divieto di reingresso  nel  territorio  nazionale,  per  un
          periodo  da  cinque  a  dieci  anni.  L'allontanamento   e'
          immediatamente eseguito dal questore, anche se la  sentenza
          non e' definitiva. 
              15. Si applica la pena detentiva della reclusione  fino
          a tre anni in caso di reingresso nel  territorio  nazionale
          in violazione della misura dell'allontanamento disposta  ai
          sensi del comma 14, secondo periodo. 
              16. Nei casi di cui ai commi 14 e  15  si  procede  con
          rito direttissimo.  In  caso  di  condanna,  salvo  che  il
          giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e'
          sempre adottato un nuovo  provvedimento  di  allontanamento
          immediatamente esecutivo, al quale si  applicano  le  norme
          del comma 11. 
              17.  I  provvedimenti  di  allontanamento  di  cui   al
          presente articolo sono adottati tenendo conto  anche  delle
          segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza  o
          di dimora del destinatario del provvedimento.»; 
              «Art.   21   (Allontanamento   per   cessazione   delle
          condizioni che determinano il diritto di soggiorno).  -  1.
          Il provvedimento  di  allontanamento  dei  cittadini  degli
          altri  Stati  membri  dell'Unione  europea   o   dei   loro
          familiari,  qualunque  sia  la  loro   cittadinanza,   puo'
          altresi'  essere  adottato  quando  vengono  a  mancare  le
          condizioni  che  determinano  il   diritto   di   soggiorno
          dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e  salvo
          quanto previsto dagli articoli 11 e 12. L'eventuale ricorso
          da parte di un cittadino dell'Unione o dei  suoi  familiari
          al  sistema   di   assistenza   sociale   non   costituisce
          automaticamente causa di  allontanamento,  ma  deve  essere
          valutato caso per caso. 
              2. Il provvedimento di cui al comma 1 e'  adottato  dal
          prefetto, territorialmente competente secondo la  residenza
          o dimora del destinatario, anche su  segnalazione  motivata
          del sindaco del luogo  di  residenza  o  dimora,  con  atto
          motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento  e'
          adottato  tenendo  conto   della   durata   del   soggiorno
          dell'interessato, della sua eta', della sua  salute,  della
          sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami  con
          il Paese di origine. Il provvedimento riporta le  modalita'
          di  impugnazione,  nonche'  il  termine  per  lasciare   il
          territorio nazionale, che non puo' essere inferiore  ad  un
          mese. Se il destinatario non comprende la lingua  italiana,
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,  comma
          10. 
              3. Unitamente al  provvedimento  di  allontanamento  e'
          consegnata all'interessato una attestazione di  obbligo  di
          adempimento  dell'allontanamento,  secondo   le   modalita'
          stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'interno  e  del
          Ministro degli  affari  esteri,  da  presentare  presso  un
          consolato italiano. Il provvedimento di  allontanamento  di
          cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di  reingresso
          sul territorio nazionale. 
              4. Nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1,  che
          non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di
          cui al comma 2 e  sono  stati  individuati  sul  territorio
          dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto
          alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3,  il
          prefetto puo' adottare un provvedimento  di  allontanamento
          coattivo  per  motivi  di   ordine   pubblico,   ai   sensi
          dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.».